L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha ufficializzato la pubblicazione dell'albo delle scuole statali e paritarie accreditate come sedi di tirocinio per l'anno scolastico 2026/2027. Con il decreto approvato il 4 novembre 2026, la Regione definisce i punti di riferimento istituzionali per gli aspiranti docenti che intendono intraprendere i percorsi di formazione iniziale, inclusi i percorsi di laurea magistrale, il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e le specializzazioni per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera.
L'approvazione di questo elenco rappresenta un passaggio fondamentale per la pianificazione dei percorsi formativi, poiché garantisce che le istituzioni scolastiche selezionate possiedano i requisiti strutturali, didattici e organizzativi necessari per accogliere i tirocinanti. La scelta della sede non è dunque un atto arbitrario dello studente, ma deve risultare coerente con il percorso di studi, il grado di scuola e le specifiche regole stabilite dalle università o dalle istituzioni AFAM, che provvedono alla stipula delle relative convenzioni.
Il documento ministeriale chiarisce che l'accreditamento non è una condizione statica, ma è soggetto a periodiche revisioni e modifiche da parte della Commissione regionale. Tale organo vigila costantemente sulla sussistenza dei requisiti necessari e sul monitoraggio della qualità delle attività di tirocinio e di tutoraggio, assicurando che gli standard formativi previsti dai decreti ministeriali vigenti siano rispettati durante tutto il percorso di abilitazione.
Cosa dice il D.M. 249/2010 (art. 12, comma 3) in sintesi
Il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, costituisce la base normativa per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti. In particolare, l'articolo 12 prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate, le quali hanno il compito di accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, nel TFA e nei corsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Il decreto sottolinea inoltre che la frequenza dei corsi previsti è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o ad altri percorsi che danno diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, sia in Italia che all'estero. Inoltre, i percorsi formativi sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero, che può avvalersi dell'assistenza tecnica di enti come l'ANVUR, l'ANSAS e l'INVALSI per garantirne l'efficacia.
Consultare il testo del D.M. 249/2010
Cosa dice la Legge 244/2007 (art. 2, comma 416; art. 12) in sintesi
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rappresenta il pilastro normativo della formazione iniziale dei docenti. L'articolo 2, comma 416, stabilisce le linee guida per la formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado. L'articolo 12, da essa richiamato, disciplina la necessità di percorsi formativi strutturati che garantiscano il raggiungimento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione docente.
La normativa assicura che il tirocinio non sia un'attività isolata, ma parte integrante di un percorso accademico e professionale coerente. Essa definisce il quadro generale entro cui si inseriscono i decreti successivi, che ne specificano le modalità operative e i requisiti tecnici per le singole istituzioni scolastiche.
Accedere alla Legge 244/2007 su Normattiva
Cosa dice il D.M. 93/2012 (art. 3, comma 1; art. 3) in sintesi
Il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, definisce analiticamente le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. L'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie per le istituzioni scolastiche che intendono ospitare tirocinanti dei corsi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico. Tra i requisiti fondamentali figurano:
- Il parere positivo del Collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
- Il completamento e l'aggiornamento costante del format «La scuola in chiaro»;
- Il raggiungimento di un risultato nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica pari o superiore alla media regionale (salvo eccezioni per scuole dell'infanzia e CPIA);
- L'utilizzo effettivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'attività didattica;
- La disponibilità di docenti qualificati in qualità di tutor;
- La congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso.
Il decreto distingue inoltre tra condizioni necessarie e aggiuntive. Per il TFA Sostegno, è richiesta la disponibilità specifica di docenti tutor sul sostegno e la congruità dei progetti con le finalità dei percorsi di specializzazione. Per la metodologia CLIL, sono invece richiesti docenti formati sulla materia, esperienze documentate e progetti coerenti con le finalità del perfezionamento.
Vedere il D.M. 93/2012 sul sito del Ministero
Cosa dice il D.P.C.M. 4 agosto 2024 in sintesi
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2024 definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo atto è fondamentale per il rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Esso mira a modernizzare e strutturare i percorsi di formazione, garantendo che gli aspiranti docenti acquisiscano competenze aggiornate e coerenti con le sfide della scuola contemporanea.
Il DPCM integra le disposizioni precedenti, fornendo il quadro di riferimento per l'organizzazione dei tirocini in un'ottica di efficienza e qualità, assicurando che le risorse siano impiegate in modo ottimale per la formazione dei futuri insegnanti.
Consultare il DPCM 4 agosto 2024
Cosa dice il D.M. n. 75 in sintesi
Il Decreto Ministeriale n. 75 disciplina i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. L'articolo 3 specifica che tali percorsi possono essere attivati dall'INDIRE o dalle Università, in modo autonomo o in convenzione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisisce la potenziale offerta formativa e stabilisce il numero di posti attivabili in base al fabbisogno.
I percorsi prevedono l'acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si svolgono in non meno di quattro mesi. Le attività includono insegnamenti sulle disabilità sensoriali e intellettive e laboratori (esclusivamente sincroni). Il tirocinio diretto o indiretto può essere assolto dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
Cosa dice il D.L. 31 maggio 2024 (art. 6) in sintesi
Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, introduce modifiche rilevanti alla disciplina del sostegno e della formazione. L'articolo 6, in particolare, interviene su aspetti tecnici e strutturali relativi agli spazi scolastici e alle opere di protezione, ma nel contesto della formazione iniziale, deve essere letto in combinazione con le norme speciali dei percorsi e i provvedimenti attuativi.
È importante sottolineare che questa disciplina non sostituisce l'accreditamento regionale della sede né la convenzione necessaria per attivare il tirocinio. Essa fornisce il quadro normativo di supporto per le attività di inclusione e formazione, ma non esonera le istituzioni dall'adempiere ai requisiti di accreditamento previsti dai decreti ministeriali specifici.
Consultare il D.L. 31 maggio 2024
Contesto e precedenti
L'accreditamento delle sedi di tirocinio in Lombardia si inserisce in un processo di costante evoluzione normativa volto a garantire la qualità della formazione iniziale. Storicamente, la gestione degli elenchi è stata affidata all'Ufficio Scolastico Regionale, che aggiorna annualmente le istituzioni accreditate sulla base di verifiche rigorose. Questo sistema assicura che le scuole, sia statali che paritarie, siano dotate di infrastrutture adeguate, progetti didattici validati e, soprattutto, di personale docente qualificato per svolgere il ruolo di tutor.
Un elemento distintivo del contesto attuale è la distinzione tra le scuole paritarie e gli enti di preparazione. Mentre le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e possono ospitare esami e tirocini con valore legale, gli enti di preparazione privati non hanno tale funzione. Per l'anno scolastico 2026/2027, si stima che le sedi paritarie rappresentino circa il 22,1% del totale delle sedi di erogazione, evidenziando l'ampia rete di collaborazione tra pubblico e privato nel settore educativo.
Le procedure di accreditamento sono state recentemente integrate da nuovi requisiti, come quelli derivanti dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2023, n. 256, che ha introdotto criteri più stringenti per la selezione e la nomina dei tutor. Questi ultimi devono possedere un'esperienza di insegnamento di almeno cinque anni, garantendo che il tirocinante sia affiancato da figure con solida esperienza professionale e pedagogica.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'approvazione dell'elenco delle sedi accreditate per l'a.s. 2026/2027 delibera una serie di azioni operative concrete per gli attori del sistema scolastico lombardo:
- Per i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici: Le istituzioni incluse nell'albo hanno l'obbligo di individuare e nominare i tutor per ogni tirocinante. Questi devono essere docenti confermati in ruolo (o con contratto a tempo indeterminato per le paritarie) con almeno cinque anni di servizio d'insegnamento. È necessario monitorare costantemente la sussistenza dei requisiti di accreditamento e collaborare con le università per la stipula delle convenzioni necessarie.
- Per i Docenti: I docenti che ricoprono il ruolo di tutor devono possedere i requisiti di esperienza e competenza previsti dalla normativa. La loro attività sarà monitorata dall'USR per garantire la qualità del tirocinio e la coerenza dei progetti con le classi di concorso dei tirocinanti.
- Per gli Aspiranti Docenti (Studenti): Gli studenti devono verificare che la sede scelta sia presente nell'elenco ufficiale e che sia abilitata specificamente per il proprio percorso (es. TFA Sostegno, Scienze della Formazione Primaria, CLIL). La scelta della sede deve essere coerente con il percorso di studi e le regole dell'ateneo di appartenenza.
- Per le Segreterie Scolastiche: Sarà necessario gestire la documentazione relativa alle convenzioni con le università e assicurare che i dati relativi ai risultati Invalsi e ai progetti di tirocinio siano aggiornati e disponibili per le verifiche della Commissione regionale.
- Per le Scuole non accreditate: Le istituzioni che desiderano ottenere l'accreditamento per il prossimo anno devono seguire le procedure indicate nelle note dell'USR (7 settembre e 30 settembre 2026), che disciplinano la presentazione delle istanze e la valutazione dei requisiti tecnici e didattici.
In caso di contestazioni o necessità di chiarimenti, gli interessati hanno 10 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per inviare eventuali reclami all'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Regionale (drlo.ufficio7@istruzione.it).
| Tipo di Accreditamento | Requisiti Chiave | Note Operative |
|---|---|---|
| TFA Sostegno | Disponibilità tutor sul sostegno; progetti coerenti con le finalità di inclusione. | Richiede esperienza documentata d'inclusione e raccordo territoriale. |
| Scienze della Formazione Primaria | Risultati Invalsi (Italiano/Matematica) $\ge$ media regionale; format «La scuola in chiaro». | Condizione esentata per scuole dell'infanzia e CPIA. |
| Metodologia CLIL | Docenti formati CLIL; esperienze documentate; progetti coerenti. | Richiede specifica disponibilità di tutor esperti in lingua. |
Le posizioni
Sebbene il dossier non riporti dichiarazioni dirette di sindacati o associazioni, la normativa riflette un orientamento istituzionale volto a standardizzare la qualità della formazione iniziale. La necessità di requisiti stringenti per i tutor (almeno 5 anni di servizio) risponde alla richiesta di garantire agli studenti un affiancamento professionale di alto livello, evitando che il tirocinio diventi un mero adempimento burocratico. Le scuole paritarie, pur essendo attori fondamentali, sono sottoposte agli stessi controlli di qualità delle scuole statali, assicurando un percorso formativo uniforme per tutti gli aspiranti docenti della regione.