L’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona ha ufficializzato, tramite il decreto prot. n. 4880 del 04.11.2026, la cancellazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) e dalle relative Graduatorie d’Istituto (GI) della docente PAGANELLI Eleonora. Il provvedimento, pubblicato sull'Albo Pretorio istituzionale, risponde a una specifica richiesta presentata dall'interessata per il biennio 2026/2028, interessando diverse fasce e classi di concorso specifiche.
Fonte primaria: UST Verona: Decreto n. 4880 del 4 novembre 2026 (PDF).
L'atto amministrativo specifica che la cancellazione riguarda la 1^ fascia della classe di concorso A046 (ADSS) e la 2^ fascia della classe di concorso A045. La decisione del Dirigente, Sebastian Amelio, è stata motivata dalla necessità di accogliere la volontà della docente per non pregiudicare gli interessi dalla stessa rappresentati, confermando una prassi consolidata negli uffici territoriali per la gestione delle istanze individuali di ritiro dai bandi di graduazione.
Sebbene il provvedimento non espliciti le motivazioni personali sottostanti la scelta della docente, esso si inserisce in un quadro normativo complesso che disciplina il conferimento delle supplenze e la gestione delle posizioni nelle graduatorie. La procedura di cancellazione volontaria rappresenta un atto di autonomia del docente, che può scegliere di non essere più considerato per l'assegnazione di incarichi temporanei o annuali all'interno della provincia di Verona, con effetti immediati sulla disponibilità operativa per le istituzioni scolastiche.
Cosa dice la Legge 124/1999 (art. 4) in sintesi
La Legge 3 maggio 1999, n. 124 costituisce il pilastro normativo fondamentale per il funzionamento delle graduatorie scolastiche in Italia. In particolare, l'articolo 4 disciplina le modalità di conferimento delle supplenze annuali, quelle fino al termine delle attività didattiche e quelle temporanee, definendo le GPS come lo strumento principale per l'individuazione degli aspiranti.
Secondo la normativa, per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche opera la sequenza GAE e, secondo la disciplina successiva, la GPS; per le supplenze temporanee, invece, si utilizzano le graduatorie di istituto. È importante sottolineare che la legge non prevede espressamente una procedura generale di cancellazione volontaria, ma stabilisce i criteri di valutazione, formazione e aggiornamento delle liste, rimandando alla disciplina ministeriale i dettagli operativi per la gestione delle istanze.
Il riferimento normativo alla legge 124/1999 è essenziale per comprendere che la cancellazione volontaria non è un "diritto automatico" previsto dal testo di legge, ma una prassi amministrativa che gli uffici territoriali applicano per dare seguito alle richieste degli interessati, garantendo che la posizione del docente non sia utilizzata in modo non congruo rispetto alla sua volontà espressa.
Cosa dice l'O.M. 27/2026 (art. 4; art. 4, comma 6-bis) in sintesi
L'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 rappresenta l'atto di indirizzo più recente che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028. Questo provvedimento definisce i criteri per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, integrando la normativa di base della legge 124/1999.
L'ordinanza specifica che le GPS sono di natura provinciale e devono essere articolate in prima e seconda fascia. Un aspetto rilevante riguarda il collegamento tra le graduatorie di istituto e la provincia scelta: le GI comprendono, per le supplenze temporanee, le fasce corrispondenti alle GAE/GPS. L'atto richiede inoltre il possesso del titolo di accesso e dei requisiti generali per l'inserimento, definendo le finestre temporali per le domande di aggiornamento, trasferimento o permanenza.
Sebbene l'articolo 4 dell'O.M. 27/2026 non disciplini in via generale la cancellazione volontaria — occupandosi invece di classi di concorso specifiche come A-53, A-55, A-63 e A-64 — la prassi amministrativa degli uffici territoriali, come quello di Verona, utilizza questa ordinanza come base per la gestione delle istanze di cancellazione. La cancellazione volontaria va quindi ricondotta alla richiesta dell'interessato e al successivo provvedimento dell'Ufficio Territoriale, non trovando un termine espresso o un modulo nazionale unico all'interno dell'ordinanza stessa.
Contesto e precedenti
La gestione delle cancellazioni dalle GPS a Verona segue un percorso di consolidamento amministrativo. Analizzando i precedenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale, si nota una distinzione netta tra la cancellazione su richiesta e l'esclusione per mancanza del titolo d'accesso. Ad esempio, il decreto prot. n. 3157 del 5 agosto 2026 ha già visto l'accoglimento di richieste simili, confermando che l'ufficio agisce per tutelare la volontà del docente quando quest'ultimo manifesta la volontà di non essere più inserito nelle liste.
Un precedente significativo risale al 9 febbraio 2026, quando l'Ufficio ha pubblicato distintamente un decreto di cancellazione su richiesta e uno di esclusione, confermando che la scelta volontaria è una procedura diversa da quella sanzionatoria o di verifica dei requisiti. Inoltre, la prassi territoriale di Verona è coerente con quella di altre province, come Bergamo, dove sono stati pubblicati decreti analoghi per il biennio 2026/2028, a conferma di un approccio uniforme nella gestione dei depennamenti volontari.
È interessante notare come la cancellazione volontaria sia spesso utilizzata dai docenti per ragioni pratiche, come l'assenza o la perdita dei requisiti, il passaggio a graduatorie di province autonome o la necessità di non risultare iscritti per poter presentare domande di Mobilità e Accumulo Diritti (MAD). In questi casi, l'Ufficio Scolastico agisce come garante della corretta applicazione delle norme, evitando che la permanenza forzata in una graduatoria possa creare conflitti con altre procedure amministrative del docente.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
La cancellazione volontaria dalle GPS e dalle relative GI ha implicazioni dirette e immediate per l'organizzazione del lavoro scolastico e per la gestione del personale. Per la docente interessata, il provvedimento comporta la perdita della posizione nelle graduatorie richieste; ciò significa che non potrà più essere chiamata per supplenze annuali o temporanee nelle classi di concorso A046 e A045 per la provincia di Verona nel biennio di riferimento. Non è prevista una riattivazione automatica della posizione cancellata, e il docente che desidera tornare in graduatoria dovrà presentare una nuova domanda nelle successive finestre biennali, purché conservi i requisiti necessari.
Per le scuole e le istituzioni scolastiche della provincia di Verona, il decreto ha un valore operativo fondamentale: le scuole non possono più utilizzare la posizione della docente Paganelli per l'assegnazione di supplenze temporanee. L'Ufficio Scolastico Territoriale, una volta ricevuto il decreto, ha l'obbligo di trasmetterlo a tutte le istituzioni scolastiche della provincia per garantire che i sistemi informatici e le liste interne siano aggiornati tempestivamente. Questo evita errori di assegnazione e garantisce che le supplenze vengano conferite correttamente ai docenti successivi nella graduatoria.
Per il personale ATA e i dirigenti scolastici, la gestione di questi decreti richiede un monitoraggio costante dell'Albo Pretorio. La corretta interpretazione del provvedimento è cruciale: la cancellazione volontaria è una scelta del docente e non deve essere confusa con l'esclusione per mancanza di titoli. In caso di dubbi sulla disponibilità di un docente, la segreteria scolastica deve verificare la presenza del decreto di cancellazione sul sito istituzionale dell'UAT, che ha valore di notifica ufficiale agli interessati e alle scuole.
In sintesi, la procedura operativa segue questi passaggi:
- Richiesta individuale: Il docente presenta domanda all'UAT competente (preferibilmente via PEC o protocollo) indicando dati anagrafici, provincia, fasce, classi di concorso, GPS e GI da cancellare, la decorrenza richiesta e allegando il documento di identità.
- Istruttoria: L'Ufficio verifica la legittimità della richiesta e la conformità ai requisiti generali.
- Pubblicazione: L'UAT emette il decreto di cancellazione e lo pubblica sull'Albo Pretorio.
- Notifica: Il provvedimento viene trasmesso a tutte le scuole della provincia per l'aggiornamento delle liste di supplenza.
Le posizioni
Il tema della cancellazione volontaria e della gestione delle graduatorie è oggetto di frequenti riflessioni sindacali. La Gilda degli Insegnanti di Verona ha osservato che, sebbene la cancellazione su richiesta non fosse esplicitamente prevista da alcune ordinanze precedenti (come la n. 60/2020), gli uffici territoriali, inclusa Verona, l'hanno accolta sistematicamente per non pregiudicare gli interessi rappresentati dai docenti. Questa posizione sottolinea l'importanza della flessibilità amministrativa nel rispondere alle esigenze reali dei lavoratori.
Al contrario, altre realtà sindacali, come la FLC CGIL, hanno sollevato critiche sulla corretta applicazione temporale della decadenza, distinguendo nettamente tra i depennamenti previsti per legge (ad esempio per chi supera il percorso di prova) e la cancellazione volontaria. La richiesta sindacale è quella di una gestione rigorosa che non penalizzi i docenti, assicurando che la cancellazione volontaria non venga utilizzata come strumento di esclusione indebita.
In ambito giurisprudenziale, è emerso un principio fondamentale riguardo al diritto al reinserimento. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che una legge dello Stato, che garantisce al docente cancellato il diritto di essere reinserito con il punteggio originario, prevale su qualsiasi decreto ministeriale contrario. Questo significa che, nonostante l'O.M. 27/2026 non preveda esplicitamente il reinserimento dopo una cancellazione volontaria, il diritto del docente alla tutela del proprio punteggio maturato rimane un principio gerarchico superiore che può essere invocato in sede di contenzioso.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Docente interessata | PAGANELLI Eleonora |
| Provincia di riferimento | Verona |
| Classi di concorso | A046 (ADSS) e A045 |
| Fasce GPS coinvolte | 1^ fascia (A046) e 2^ fascia (A045) |
| Data provvedimento | 04.11.2026 |
| Tipo di provvedimento | Cancellazione volontaria su richiesta |
FAQs
Verona, cancellazione da GPS della docente Paganelli
La cancellazione volontaria si basa sulla richiesta espressa dall'interessato, come previsto dalla prassi amministrativa e dai provvedimenti dell'Ufficio Territoriale. Il provvedimento di cancellazione viene emesso dal Dirigente in seguito alla presentazione della domanda da parte del personale docente o educativo.
Il provvedimento di cancellazione viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Territoriale e ha valore di notifica agli interessati. La decisione viene presa per accogliere la volontà del docente e non pregiudicare i suoi interessi rappresentati.
Il decreto di cancellazione viene emesso dal Dirigente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione.