La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 7891/2026 della Sezione Terza, ha tracciato un solido precedente normativo sulla tutela del diritto degli studenti con disturbi dello spettro autistico a un progetto individuale concreto e strutturato. La decisione, che riforma la precedente pronuncia del TAR Campania n. 2329/2025, sottolinea come la semplice approvazione formale di un piano di vita non sia sufficiente a garantire l'effettiva inclusione scolastica e sociale della minore, specialmente quando l'inerzia amministrativa compromette la continuità dei servizi.
Il nucleo della controversia risale al novembre 2022, quando la famiglia di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico con riconoscimento di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) e invalidità civile al 100%, ha richiesto l'elaborazione del progetto individuale previsto dall'art. 14 della legge n. 328 del 2000. A fronte di una protratta inerzia da parte delle amministrazioni competenti, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento aveva portato il TAR della Campania a ordinare la predisposizione del progetto di vita, portando l'Unità di Valutazione Integrata ad approvarne uno in data 1° agosto 2024.
Tuttavia, la famiglia ha impugnato tale determinazione denunciandone l'incompletezza e l'inadeguatezza, dando vita a un percorso giudiziario che ha visto il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione, del Circolo Didattico, dei Comuni interessati e dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta. La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che il progetto individuale non può essere un atto burocratico isolato, ma deve rappresentare una presa in carico complessiva e integrata, capace di coordinare unitariamente gli interventi sanitari, assistenziali, educativi e sociali necessari per la persona con disabilità.
L'obbligo di un progetto individuale concreto e non solo formale
Il Collegio del Consiglio di Stato ha ribadito con forza che il Profilo di Funzionamento costituisce un presupposto indispensabile e non può essere omesso nella costruzione del progetto di vita. La sentenza chiarisce che l'assenza di tale profilo rende il procedimento radicalmente viziato, poiché impedisce la definizione coordinata degli interventi necessari. Una volta accertato un vizio istruttorio così profondo, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto superfluo esaminare le singole misure contenute nel progetto, poiché l'intero atto risulta nullo per mancanza dei presupposti fondamentali.
Un punto di particolare rilievo riguarda la tutela delle prospettive future e la prevenzione. Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Campania per quanto riguarda la Legge n. 112 del 2016, nota come normativa "Dopo di noi". Il Collegio ha stabilito che la giovane età della minore e la presenza di un adeguato sostegno familiare non possono essere utilizzate dalle amministrazioni come giustificazione per escludere dal progetto individuale le misure previste da tale legge. La funzione della normativa è preventiva e programmatoria: l'amministrazione ha il dovere di valutare la rilevanza di tali misure in relazione alla concreta situazione della persona, inserendone la motivazione nel progetto individuale per garantire un percorso di autonomia progressivo.
In merito al budget di progetto, la sentenza chiarisce che tale strumento non deve essere inteso come una preventiva analitica e quantificata di ogni singola risorsa, ma come uno strumento funzionale al coordinamento degli interventi. Nel caso specifico, poiché la minore fruiva già di diverse prestazioni terapeutiche, scolastiche e socio-assistenziali, il progetto non è stato considerato radicalmente carente sotto il profilo delle risorse, pur rimanendo necessario il miglioramento della sua strutturazione coordinativa.
Il riconoscimento del danno per inerzia amministrativa
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la gestione del risarcimento del danno derivante dal ritardo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la particolare vulnerabilità della minore, affetta da grave disabilità, rende il progetto di vita uno strumento essenziale per la sua protezione. Sebbene la minore abbia continuato a ricevere alcune prestazioni (come la terapia ABA e l'assistenza scolastica), la giurisprudenza della Sezione ha chiarito che il danno non si identifica nell'assoluta assenza di servizi, ma nella mancata tempestiva predisposizione di una presa in carico integrata.
Il pregiudizio sofferto è stato identificato nella protratta incertezza derivante dall'assenza dello strumento programmatorio che avrebbe dovuto coordinare e sviluppare gli interventi. Il Collegio ha quindi applicato criteri presuntivi per determinare il danno, liquidandolo in via equitativa. La somma richiesta dalla famiglia di euro 10.000 annui è stata considerata non proporzionata alla realtà dei fatti, data la presenza di una rete di sostegno già attiva, portando il Consiglio di Stato a determinare un risarcimento di euro 5.000,00 per ciascun anno, decorrenti dal novembre 2022 fino alla data di pubblicazione della sentenza.
È importante sottolineare che il risarcimento non può coprire periodi successivi alla sentenza, poiché il giudizio risarcitorio può avere ad oggetto solo i pregiudizi già verificatisi. Tuttavia, la sentenza lascia aperta la facoltà per le parti di avvalersi di ulteriori strumenti legali per far valere eventuali pregiudizi che dovessero maturare in futuro, garantendo così una tutela dinamica ai diritti della minore.
| Aspetto | Dettaglio della Sentenza n. 7891/2026 |
|---|---|
| Oggetto Principale | Riforma della sentenza TAR Campania n. 2329/2025 relativa al progetto individuale per minore con autismo. |
| Presupposto Essenziale | Obbligo di inserimento del Profilo di Funzionamento come base per la costruzione del progetto di vita. |
| Riferimenti Normativi | Art. 14 Legge n. 328/2000; Legge n. 112/2016 (Dopo di noi); Legge n. 104/1992. |
| Risarcimento Danno | Liquidato in via equitativa in euro 5.000,00 annui dal novembre 2022 alla data di pubblicazione. |
| Condanna Amministrativa | Le amministrazioni sono condannate in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore. |
Impatto sulla scuola e sui docenti: la tutela del diritto all'inclusione
Per il personale scolastico, i dirigenti e le segreterie, questa sentenza chiarisce che il progetto individuale non può essere ridotto a una mera formalità documentale. La scuola, in quanto parte integrante della rete di supporto, deve collaborare con le amministrazioni per garantire che il progetto sia coerente con il Profilo di Funzionamento dello studente. Questo significa che ogni intervento educativo o di assistenza deve essere inserito in una visione d'insieme che coordini le prestazioni sanitarie e sociali, evitando frammentazioni che penalizzino la minore.
Per le famiglie, la decisione rappresenta una vittoria significativa nel riconoscimento del diritto a una presa in carico integrata. La sentenza stabilisce che il diritto alla progettualità non decade con l'età della minore o con la presenza di un supporto familiare, ma deve anzi includere le tutele previste per il futuro (Legge 112/2016). Questo obbliga i Comuni e le ASL a una pianificazione più attenta e meno soggetta a inerzie burocratiche, poiché il ritardo amministrativo è ora esplicitamente riconosciuto come fonte di danno risarcibile.
In termini operativi, le amministrazioni coinvolte dovranno procedere alla riedizione del potere per correggere i vizi istruttori rilevati dal Consiglio di Stato. Ciò comporta la necessità di:
- Redigere un progetto individuale che parta obbligatoriamente dal Profilo di Funzionamento;
- Includere esplicitamente le prospettive e le misure previste dalla Legge n. 112/2016, indipendentemente dall'età della minore;
- Garantire il coordinamento unitario tra le prestazioni terapeutiche (come la terapia ABA), scolastiche e socio-assistenziali;
- Assicurare una motivazione dettagliata che giustifichi la scelta delle risorse e degli interventi programmati.
La sentenza sottolinea inoltre che, in caso di trasferimento di residenza, pur potendo cambiare l'amministrazione competente per la futura fase conformativa, permane l'interesse alla decisione per quanto riguarda le pretese risarcitorie relative alle condotte amministrative svolte nel periodo precedente al trasferimento. Questo impedisce alle amministrazioni di eludere le responsabilità derivanti da ritardi o inadempimenti passati.
Cosa cambia concretamente per le famiglie e le scuole
Il cambiamento più immediato è l'obbligo per le amministrazioni di non ignorare più le tutele della normativa "Dopo di noi" nella progettazione individuale degli studenti con disabilità grave. Per le scuole, ciò si traduce in una maggiore necessità di coordinamento con i servizi sociali e sanitari per assicurare che il percorso educativo sia allineato con quello terapeutico e assistenziale. La sentenza chiarisce che il danno da inerzia non è solo l'assenza di servizi, ma la mancata programmazione di essi, il che spinge le amministrazioni a una maggiore proattività nella definizione dei percorsi di vita.
Per le famiglie, la sentenza fornisce uno strumento legale potente per contrastare il silenzio-inadempimento. Se l'amministrazione non risponde entro i termini o produce progetti incompleti, la giurisprudenza ora conferma che il danno è presunto e risarcibile, anche se la minore continua a ricevere alcune prestazioni isolate. Sebbene la sentenza non specifichi tempi certi per l'attuazione, essa impone un obbligo di azione immediata per sanare i vizi istruttori rilevati.
In sintesi, la decisione del Consiglio di Stato rafforza il principio di scuola inclusiva e di protezione della persona con disabilità, spostando il focus dalla semplice erogazione di prestazioni alla costruzione di un percorso di vita coerente, coordinato e protetto dalle norme vigenti.
Nota informativa: La sentenza non specifica l'esatto contenuto del progetto individuale oggetto della decisione, né le modalità pratiche di erogazione delle terapie ABA o dell'assistenza scolastica. Inoltre, non sono riportati i dettagli sulle responsabilità economiche specifiche tra Comune, ASL e Ministero per la copertura dei costi.