Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza collegiale n. 1759/2026 della Sezione Seconda, ha disposto l'annullamento, previa sospensiva, di una parte della graduatoria provinciale definitiva permanente del personale A.T.A. della provincia di Rimini. Il provvedimento colpisce specificamente il profilo dei Collaboratori Scolastici, derivante dal concorso per titoli indetto per l'anno scolastico 2026/2027, approvato con dispositivo del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini con protocollo n. 5489 del 04/08/2026.
Il fulcro della controversia legale risiede in un errore di valutazione tecnica riguardante il servizio militare di leva prestato da uno dei candidati. La sentenza evidenzia come l'amministrazione abbia attribuito al ricorrente un punteggio complessivo di soli 28,75 punti, collocandolo alla posizione n. 154, a causa di un calcolo errato del servizio militare. Secondo quanto emerso nel procedimento, il servizio prestato dal 18/08/1999 al 14/06/2000 è stato valutato con soli 0,50 punti (ovvero 0,05 punti per mese), mentre il ricorrente rivendica il riconoscimento di 5,00 punti (sempre con la base di 0,50 punti per mese), che porterebbero il suo punteggio a 33,25 e la sua posizione alla n. 18 (o n. 19 in caso di titoli di preferenza).
L'impugnazione legale si estende oltre il singolo punteggio, mettendo in discussione le norme di valutazione contenute nell'Allegato n. 1 – Avvertenze alle tabelle di valutazione del bando. In particolare, il ricorrente contesta la disposizione che considera il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati come "servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali". Tale classificazione, secondo la difesa, avrebbe erroneamente indirizzato la valutazione verso il punto B.3 della tabella (0,05 punti per mese), invece che verso il punto B.1, che prevede 0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo nel profilo di Collaboratore Scolastico.
L'errore di valutazione del servizio militare e le conseguenze sulla graduatoria
La decisione del TAR sottolinea una criticità significativa nell'interpretazione dei titoli di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico. Il ricorrente sostiene che il proprio servizio non dovesse essere considerato un servizio "alle dirette dipendenze", ma dovesse godere della piena valutazione prevista per il profilo specifico. Questo scostamento normativo ha generato una disparità di punteggio che ha influenzato non solo la posizione del singolo candidato, ma l'intera gerarchia della graduatoria provinciale di Rimini.
Oltre al punteggio, il ricorso colpisce l'atto di individuazione e assegnazione sede del 21/08/2026. Tale provvedimento, infatti, non ha incluso il ricorrente come destinatario di un contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2026/2027. La difesa chiede quindi la rideterminazione del punteggio a 33,25 punti e la conseguente ricollocazione, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026, inclusa la richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
Il tribunale ha inoltre riconosciuto la necessità di coinvolgere i soggetti potenzialmente incisi dall'accoglimento della domanda. Poiché il cambio di posizione del ricorrente dalla n. 154 alla n. 18 comporterebbe lo spostamento di numerosi candidati, il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. Questa misura è stata adottata proprio a causa dell'elevato numero di soggetti da evocare in giudizio, garantendo che tutti i candidati collocati tra la posizione n. 18 e la n. 153 siano formalmente informati del procedimento.
Iter procedurale e modalità di notifica per pubblici proclami
Per dare seguito all'ordinanza, il ricorrente deve attivare una serie di passaggi tecnici per garantire il corretto contraddittorio. La notifica per pubblici proclami dovrà avvenire tramite la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia-Romagna. L'avviso dovrà contenere dettagli precisi, tra cui l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e gli estremi dei provvedimenti impugnati.
L'USR è tenuta a pubblicare l'avviso entro cinque giorni dalla richiesta, mantenendolo visibile nella pagina iniziale del sito per almeno 20 giorni. Successivamente, la documentazione dovrà essere spostata in una sezione specifica denominata "atti di notifica". Il ricorrente ha il compito di redigere l'avviso e trasmetterlo insieme al testo integrale del ricorso, che dovrà restare accessibile online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
È fondamentale che l'avvenuta pubblicazione venga attestata dall'USR entro 5 giorni dalla richiesta, con la specifica della data di inizio. La prova di tale pubblicazione dovrà poi essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo di giudizio entro i successivi 5 giorni. Questa procedura assicura che la trasparenza del processo amministrativo sia preservata, nonostante la complessità derivante dall'alto numero di controinteressati coinvolti nel concorso per titoli.
| Elemento della controversia | Dettagli normativi e dati |
|---|---|
| Profilo concorso | Collaboratore Scolastico (A.T.A.) |
| Provincia di riferimento | Rimini (Ambito Territoriale Forlì-Cesena e Rimini) |
| Punteggio contestato | Attribuzione 28,75 punti (pos. 154) vs Richiesta 33,25 punti (pos. 18) |
| Motivo principale | Errore valutazione servizio militare di leva (0,05 vs 0,50 punti per mese) |
| Provvedimento TAR | Ordinanza n. 1759/2026 - Annullamento previa sospensiva |
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
L'impatto immediato di questa ordinanza riguarda la sospensiva sulla graduatoria definitiva. Questo significa che le scuole di Rimini che hanno già avviato procedure di assunzione sulla base della graduatoria precedente potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica. Se il ricorso dovesse essere accolto integralmente, la posizione del ricorrente salirebbe drasticamente, potenzialmente scalzando i candidati attualmente in possesso di contratti o assegnazioni.
Per i candidati collocati tra la posizione 18 e la 153, la situazione è critica: potrebbero essere chiamati a difendere i propri titoli o essere soggetti a una ricalibratura della propria posizione in graduatoria. Per il ricorrente, l'obiettivo è ottenere il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato con decorrenza retroattiva al 01/09/2026. Al momento non è chiaro se l'integrazione del contraddittorio porterà a una nuova graduatoria immediata o a una semplice rettifica dei punteggi, né è specificato se altri soggetti oltre al ricorrente potrebbero essere influenzati dal cambio di posizione.
Note tecniche sulla normativa del servizio militare
Il caso solleva interrogativi sulla normativa vigente per il riconoscimento dei punti del servizio militare di leva nei concorsi per titoli. La distinzione tra "servizio alle dirette dipendenze" e "servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego" appare come il nodo tecnico che ha generato l'errore amministrativo. La corretta interpretazione dell'Allegato A della tabella di valutazione è essenziale per evitare che i candidati vedano ridimensionati i propri titoli di merito.
Riferimenti istituzionali e procedimenti
Il procedimento è seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Per ulteriori dettagli sulla normativa dei concorsi A.T.A. e sulle tabelle di valutazione, è possibile consultare i documenti ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
FAQs
Rimini, TAR annulla parte della graduatoria ATA
Il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna, data l'elevata numerosità dei soggetti coinvolti. Il ricorrente deve redigere un avviso contenente i dati del ricorso e dei provvedimenti impugnati, che dovrà restare visibile nella pagina iniziale del sito per almeno 20 giorni.
Secondo quanto contestato nel ricorso, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati dovrebbero essere valutati ai sensi dell'Allegato A della tabella di valutazione dei titoli, punto B.1, che prevede 0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo nel profilo di Collaboratore Scolastico. L'amministrazione aveva invece applicato erroneamente il punto B.3, attribuendo solo 0,05 punti per mese.
L'ordinanza ha disposto la sospensiva della graduatoria provinciale definitiva permanente del personale A.T.A. per il profilo Collaboratore Scolastico della provincia di Rimini. L'obiettivo finale del ricorso è la rideterminazione del punteggio del candidato, la sua ricollocazione in graduatoria e la conseguente individuazione come destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2026.